Presenti gli Assessori regionali:
| ALBERTO ZORZOLI - Vice Presidente | ELENA GAZZOLA |
| MAURIZIO BERNARDO | DONATO GIORDANO |
| MILENA BERTANI | ALBERTO GUGLIELMO |
| GUIDO BOMBARDA | FRANCO NICOLI CRISTIANI |
| CARLO BORSANI | GIULIANO SALA |
| MASSIMO CORSARO | MARZIO TREMAGLIA |
| FRANCESCO FIORI |
Con l'assistenza del Segretario: LUIGI MIGLIO
Dott. Franco Nicoli Cristiani
Rinnovo, alla ditta ECO.R.O.E. SERVICE S.r.l., dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio, in conto terzi, di rifiuti speciali sito a Milano in via Amoretti, 75.
VISTO l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Sono accettate le garanzie finanziarie prestate tramite fideiussioni dalla Levante Assicurazioni, a favore del Ministero dell'Ambiente con polizza n. 7/1/6721226 per l'importo di L. 2.200.000.000 (Duemilardiduecentomilioni) di cui L. 2.000.000.000 (Duemiliardi) per le attività relative alla categoria 3^ classe B e L. 200.000.000 (Duecentomilioni) per le attività di cui alla categoria 4^ classe D, della sopracitata delibera.
Dalla data del presente Decreto decorre l'efficacia del provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, di cui alla delibera del 6 ottobre 1995 richiamata nelle premesse.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Gianfranco Mascazzini
VISTA la d.g.r. 19 aprile 1984, n. 38296 avente per oggetto: "Autorizzazione ai sensi degli art. 6 e 7 L.R. 94/80 alla ditta ECO.R.O.E. all'esercizio dell'impianto di stoccaggio oli esausti sito in Milano - via C Amoretti, 75.";
VISTA la d.g.r. 20/11/1990, n. 2358 avente per oggetto: "Legge regionale 7 giugno 1980 n. 94 e d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 e Legge 29 ottobre 1987 n. 441. Rinnovo autorizzazione ai sensi degli art. 6 e 7 l.r. 94/80 e art. 16 d.p.r. 915/82 e variazione della ragione sociale alla ditta ECO.R.O.E. SERVICE S.r.l. con sede legale in via Amoretti 75 - Milano - all'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali sito in via Amoretti n. 75 - Milano. ";
VISTA l'istanza presentata dalla ditta ECO.R.O.E. SERVICE S.r.l., di prot. reg. n. 24785 del 17/5/1993 successivamente integrata, tendente ad ottenere il rinnovo e l'ampliamento della ricettività dell'impianto, già autorizzato con d.g.r. 2358/1990;
PRESO ATTO che tale domanda è stata trasmessa per conoscenza alla amministrazione provinciale e comunale territorialmente competenti;
RILEVATO che la ditta con la d.g.r. 2358/1990 risulta essere autorizzata allo stoccaggio provvisorio di OLI ESAUSTI per un quantitativo massimo di 267 mc;
RILEVATO dalla documentazione agli atti che:
- l'impianto attualmente è costituito da tre serbatoi fuori terra, due della capacità di 90 mc e il rimanente da 100 mc;
- il sito interessa i mappali n. 1, 2, 69, 70, 71 del foglio 12 del Comune di Milano ed ha una superficie complessiva di 11.600 mq;
- l'area interessata dall'attuale impianto e gran parte dell'area compresa nel progetto di ampliamento è inserita in zona definite dallo strumento urbanistico vigente come zona omogenea B1, con destinazione funzionale parte destinata a servizi tecnologici (ST) e parte destinata a spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport a livello comunale (VC);
- la ditta chiede l'ampliamento della ricettività dell'impianto da 267 mc a 414 mc e l'estensione dell'autorizzazione alle seguenti tipologie di rifiuti:
| codice | tipologia rifiuti | quantitativo |
| D0999 | ALTRI OLI MINERALI E/O SINTETICI | 40 ton, |
| D0032 | OLI E COMBUSTIBILI CON IMPURITÀ' | 40 ton, |
| D0031 | OLI MINERALI SINTETICI PER AUTORIZZAZIONE | 40 ton, |
| A2023 | EMULSIONI OLEOSE | 60 ton, |
| E0021 | MORCHIE OLEOSE | 60 ton, |
| A2028 | SOLUZIONI CON TRACCE DI OLI E/O IDROCARBURI | 60 ton, |
| B0610 | COMBUSTIBILI UTILIZZATI PER LA PULIZIA | 06 ton, |
| H0028 | FILTRI IMBEVUTI DI OLIO | 34 ton, |
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di cui all'art. 17, l.r. 7 giugno 1980, n. 94, nella seduta del 27/06/1995;
VISTO il parere tecnico favorevole dell'amministrazione provinciale di Milano, pervenuto a mezzo telefax il 17/10/1995, di prot. reg. n. 66253 del 18/10/1995, che rimanda agli uffici regionali:
- la valutazione dell'idoneità della comunicazione inviata dalla ditta, relativamente ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano, in una fascia di 200 metri dal punto di stoccaggio dei rifiuti, ex art. 6 d.p.r. 24 maggio 1988 n. 236,
- la valutazione sulle possibili variazioni della destinazione d'uso, che durante l'iter dei pregressi provvedimenti autorizzativi, potrebbe aver subito l'area per effetto dell'art. 3 bis, della legge 441/1987,
RITENUTO per le motivazioni predette di dover procedere ad un supplemento istruttorio e di acquisire il parere della Conferenza, ex art. 3 bis, della legge 441/1987, sull'ampliamento richiesto dalla ditta, e pertanto di procedere prioritariamente al rinnovo dell'attività di stoccaggio già autorizzata con d.p.r. 2358/1990;
VISTA la l.r. 7 giugno 1980, n.94;
RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 1, della l.r. 94/1980 per il quale la costruzione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di smaltimento sono soggette ad autorizzazione amministrativa regionale;
VISTO il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
VISTA la l.r. 19 settembre 1984, n. 54;
VISTO il d.p.r. 23 agosto 1982, n. 691;
VISTO il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95;
67 il d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915;
VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, con la quale vengono impartite le disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 d.p.r. 915/1982 concernente lo smaltimento dei rifiuti;
VISTA la l. 29 ottobre 1987, n. 441;
VISTA la l. 9 novembre 1988, n. 475;
VISTA D.M. 14 dicembre 1992;
VISTA la l. 31 maggio 1965 n. 575, modificata con la l. 17 gennaio 1994, n. 47 e d. lgs. 8 agosto 1994 n. 490;
VISTA la d.g.r. 9 ottobre 1987, n. 24447 con la quale vengono impartite, ai sensi dell'art. 7 l.r. 94/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
ACQUISITA la comunicazione di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, pervenuta in data 8/8/1995 di prot. reg. n. 55976 del 8/8/1995;
RITENUTO di fissare in [sterling] 53.400.000 - cinquantatremilioniquattrocentomila - l'ammontare della garanzia finanziaria relativa allo stoccaggio provvisorio di 267 mc di rifiuti speciali. Contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra, verrà svincolata la garanzia finanziaria accettata dagli uffici regionali competenti, con nota n. 9674 del 7/2/1991;
RITENUTO di disporre che il rilascio del presente atto, mediante notifica ai soggetti interessati, sia subordinato all'accettazione da parte della Regione Lombardia della garanzia finanziaria, di cui al punto precedente;
RITENUTO di demandare il controllo dell'adempimento da parte della ditta, alle prescrizioni di cui al deliberato, all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11 l.r. 94/1980, degli art. 15 e 16 r.r. 3/1982 e dell'art. 7 del d.p.r. 915/1982;
RITENUTE di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi;
DATO ATTO che il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
1. di rinnovare, alla ditta ECO.R.O.E. SERVICE S.r.l. con sede legale e impianto a Milano in via Amoretti, 75, l'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 2358/1990 relativa all'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali in conto terzi;
2. di fissare la data di scadenza del presente atto in cinque anni dalla data di approvazione della presente deliberazione;
3. di far salve le disposizioni contenute nella d.g.r. 2358/1990, che non siano in contrasto con il presente provvedimento;
4. di determinare in complessive [sterling] 53.400.000 - cinquantatremilioniquattrocentomila - l'ammontare della garanzia finanziaria relativa allo stoccaggio provvisorio di 267 mc di rifiuti speciali. Contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra, verrà svincolata la garanzia finanziaria accettata dagli uffici regionali competenti, con nota n. 9674 del 7/2/1991;
5. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dal testo prescritto, comporterà l'inefficacia del presente provvedimento ai sensi degli art. 1 e 2 l.r. 54/1984;
6. di disporre che il presente atto sia notificato ai soggetti interessati dopo che l'amministrazione regionale avrà provveduto all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto n. 4;
7. di disporre che in fase di esercizio dell'attuale impianto siano osservate le seguenti condizioni:
a. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante certificazione analitica di un campione significativo. Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. I rifiuti accettati e stoccati devono essere successivamente smaltiti dalla ditta quale produttrice di rifiuto; a tal fine la stessa, dalle partite omogenee di rifiuto, deve prelevare campione sul quale si procederà alla caratterizzazione chimica secondo i criteri fissati dal paragrafo 1.2 delle "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del d.p.r. 915/82, con cernente lo smaltimento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 13 settembre 1984;
b. la movimentazione dei rifiuti deve essere sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
c. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
d. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti dovranno essere provvisti di sistemi che impediscono la dispersione dei rifiuti;
e. il caricamento, il trasporto, l'accesso al deposito, le ispezioni e le operazioni di asporto dovranno essere praticate ed effettuate da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, e comunque informato della pericolosità degli stessi;
f. il personale conduttore delle operazioni di cui sopra essere dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
g. nelle aree di stoccaggio dovranno essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto;
h. le caratteristiche dei sistemi di contenimento e delle opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
i. i pozzetti ricettori delle acque piovane insistenti sugli itinerari e/o zone comunque interessate da movimentazione, da stoccaggio e asporto dei rifiuti devono forzosamente convogliare in un sistema di raccolta confluente a sezione appositamente prevista;
l. gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo, atto a evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee;
m. la destinazione finale degli oli usati, è vincolata al d.lgs. 95/1992 e dovrà essere compatibile con le norme previste dal predetto decreto legislativo;
o. se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
p. i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
q. il quantitativo dei rifiuti stoccati deve essere sempre inferiore al volume complessivo dell'impianto in modo da conservare il 20% come volume di riserva;
r. la ditta deve assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei reflui previsti dall'art. 19 d.p.r. 915/1982, dell'art. 3 l. 475/1988, dell'art. 4 della l.r. 21/1994 nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del Catasto;
s. gli scarichi idrici sono soggetti alle disposizioni della l. 10 maggio 1976, n. 319, alla l.r. 27 maggio 1985, n. 62, dei d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 e 133 e loro successive modifiche ed integrazioni;
8. di dare atto ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e) della l.r. 94/1980, che la ditta dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. In particolare il ripristino dell'area, ove insistono gli impianti, dovrà essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandato il controllo delle verifiche dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;
9. di dare atto che la ditta dovrà provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
10. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere modificato o revocato ai sensi dell'art. 9, l.r. 94/1980 e dell'art. 17, d.p.r. 915/1982. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire nella materia;
11. di disporre che la mancata iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 21 giugno 1991, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni comporterà l'inefficacia dell'autorizzazione concessa con il presente atto;
12. di demandare alla Provincia di Milano il controllo sull'adempimento da parte della ditta ECO.R.O.E. SERVICE S.r.l. di quanto prescritto nel presente atto, ai sensi dell'art. 11, l.r. 94/1980, art. 15, 16, r.r. 3/1982, art. 7, d.p.r. 915/1982, nonchè l'adozione degli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10, l.r. 94/1980 e dell'art. 16, r.r. 3/82;
13. di disporre che in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la qualità, le tipologie e lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati, saranno esaminate dalla Provincia competente è per territorio che provvederà a rilasciare, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, in nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;
14. di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti ed organismi;
15. di disporre la notifica del presente atto alla ditta ECO.R.O.E. SERVICE S.r.l., alla Provincia di Milano e al Comune di Milano;
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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Giunta Regionale Settore Ambiente e Energia Via F. Filzi, 22 20124 Milano
Servizio Rifiuti Solidi RACCOMANDATA
FIDEJUSSIONI PROT. N. 74242
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Milano, 27 NOV. 1995
Spett. Ditta
Spett.
e p.c. All'Amm.ne Prov.le
e p.c. Al Comune
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OGGETTO: Accettazione garanzia finanziaria n. 91.0699 del 6/11/95 prestata dalla Ditta ECO.R.O.E SERVICE SRL Milano; DGR n. 4346 del 27/10/95: rinnovo autorizzazione allo stoccaggio provvissorio in conto terzi di rifiuti speciali.
Si comunica che il documento prot. n. 71913 del 15/11/95 inerente alla prestazione di garanzia finanziaria così come prescritto nella deliberazione di autorizzazione di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della delibera della Giunta Regionale n. 24447 del 9/10/87.
La presente, conservata in allegato alla citata delibera che nota a parte si provvede a notificare, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.
Si ricorda, nel contempo, che deve obbligatoriamente essere trasmessa agli uffici regionali competenti, copia dell'avvenuta iscrizione provvisoria all'Albo degli smaltitori (D.M. 30 marzo 1994). Tale iscrizione è elemento essenziale per l'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione regionale indicata in oggetto.
Si invitano pertanto gli Enti in indirizzo alle verifiche di competenza.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Guglielmo Elitropi)
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Eco R.O.E. Service - Via C. Amoretti, 75 - 21057 Milano Tel. 02 - 33 200 693 - Fax. 02 - 33 200 435 Numero Verde: 167 - 017251 E-mail: info@ecoroe.com |
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