MA205: ISCRIZIONE DEFINITIVA ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VALIDITA' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Prot. n. 0220/DEL/CN

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ISCRIZ. N. 00205.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Visto l'art. 10 del Decreto-Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

Visto il Decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale e delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato con Decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato Decreto 21 giugno 1991, n.324, riguardante le attribuzioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo in data 3 maggio 1995;

DISPONE

Art. 1

La ditta ECO.RO.E SERVICE srl, con sede in Milano, via Amoretti, 75 è iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nella categoria 3^ (raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi), classe B (quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 100 tonnellate e inferiore a 500 tonnellate), nella categoria 4^ (raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi), classe D (quantità giornaliera complessivamente trattata inferiore a 50 tonnellate) e nella categoria 9^ (stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi), classe B (quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 100 tonnellate e inferiore a 500 tonnellate).

Art. 2

Le attività di cui alla categoria 3^ devono essere effettuate relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 915/2 ed assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. e devono essere utilizzati i seguenti mezzi:

DAIMLER BENZ MI9E9705
DAIMLER BENZ MI72022Y
MERCEDES BENZ MI0K9401
MERCEDES BENZ MI0N7855
MERCEDES BENZ MI6S5464
MERCEDES BENZ MI6S5472
MERCEDES BENZ MI0N7856
MERCEDES BENZ MI7N7027
DAIMLER BENZ MI8K7453
MERCEDES BENZ MI2X4453
SEMIRIMORCHIO MI134220
SEMIRIMORCHIO MI128473

Art. 3

Le attività di cui alla categoria 4^ devono essere effettuate relativamente alla raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti di cui all. A che costituisce parte integrante del presente decreto e devono essere utilizzati i seguenti mezzi:

DAIMLER BENZ MI9E9705
DAIMLER BENZ MI72022Y
MERCEDES BENZ MI0K9401
MERCEDES BENZ MI0N7855
MERCEDES BENZ MI6S5464
MERCEDES BENZ MI6S5472
MERCEDES BENZ MI0N7856
MERCEDES BENZ MI7N7027
DAIMLER BENZ MI8K7453
MERCEDES BENZ MI2X4453
SEMIRIMORCHIO MI134220
SEMIRIMORCHIO MI128473

Art. 4

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

a) Per il trasporto dei rifiuti speciali, non tossici e nocivi i veicoli impiegati nel trasporto devono essere idonei a impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, fuoriuscita di esalazioni moleste nonchè a garantire la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche periodiche e, comunque, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto; è fatto l'obbligo al trasportatore di acquisire dal produttore del rifiuto una dichiarazione attestante che i rifiuti che si intendono trasportare non sono classificabili tossici e nocivi secondo quanto previsto al punto 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82; di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto ed accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 915/82.

Per quanto concerne i rifiuti speciali di cui all'art. 2, comma 4, punto 2 del D.P.R. 915/82; devono essere osservate le prescrizioni di cui al punto 1.1.3 della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984.

b) Per il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi i veicoli impiegati nel trasporto devono essere idonei a impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste nonchè a garantire la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici.

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti ed inoltre devono essere provvisti di:

A- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

E' vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti tossici e nocivi che risultino tra loro incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi, colli o mezzi di trasporto, oltre alle etichettature previste dalle vigenti norme che disciplinano il trasporto delle merci pericolose su strada, devono essere in ogni caso apposti:

a) Sui veicoli, una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero, alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3: la targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;

b) Su colli, una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm. 15 per 15, recanti la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

I rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione compilato ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 915/82 nonchè dalle schede relative alle sostanze e/o preparati pericolosi contenuti nei rifiuti e da istruzioni circa le procedure da adottare in caso d'incidenti, rilasciate dal produttore del rifiuto.

I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonchè di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

All'Impresa è fatto obbligo di sincerarsi dell'accettazione del rifiuto da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve, accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 915/82, tenere il registro di carico e scarico previsto dall'art. 19 del D.P.R. 915/82, comunicare ogni variazione ai sensi dell'art. 16 del D.M. 324/91.

Art. 5

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.P.R. 915/82, resta fermo l'obbligo dell'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente ed alla disciplina dei trasporti.

Art. 6

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione da parte del Ministero dell'Ambiente, Servizio A.R.S., della garanzia finanziaria di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 maggio 1994.

Art. 7

Copia del presente provvedimento unitamente alla copia dell'atto relativo alle garanzie finanziarie prestate dovrà essere conservata a bordo di ogni automezzo utilizzato.

IL PRESIDENTE (Cons. BRUNO AMOROSO)

IL SEGRETARIO (Dott. EUGENIO ONORI)


ALLEGATO A:

-BAGNI GALVANICI IN GENERE.
-BAGNI DI FOSFATAZIONE E/O FOSFOSGRASSAGGIO.
-MISCELE SOLFOCROMICHE.
-SOLUZIONI CONTENENTI PIU' METALLI.
-SOLUZIONI CONTENENTI METALLI.
-SOLUZIONI CONTENENTI NON METALLI.
-SOLUZIONI CONTENENTI INQUINANTI PRINCIPALMENTE INORGANICI.
-BAGNI ESAUSTI DI FISSAGGIO E/O SVILUPPO.
-ALTRI BAGNI ESAUSTI E/O ALTRE SOLUZIONI DA ALTRI TRATTAMENTI NELL'INDUSTRIA GRAFICA.
-BORLANDE DI DISTILLERIA.
-ACQUE DI CABINA DI VERNICIATURA TOSSICO-NOCIVE.
-SOLUZIONI ANTICONGELANTI.
-ALTRE SOLUZIONI E/O MISCELE CON INQUINANTI PRINCIPALMENTE ORGANICI.
-SOLUZIONI AMMONIACALI, DI IDROSSIDO DI CALCIO, DI SODIO.
-SOLUZIONI DETERGENTI.
-SOLUZIONI BASICHE E NON, PER IL TRATTAMENTO E LO SGRASSAGGIO DI SUPERFICI METALLICHE, E ALTRE SOLUZIONI E/O MISCELE BASICHE E NON.
-BAGNI DI DECAPAGGIO FERRO CON ACIDO CLORIDICO, ACIDO SOLFORICO, CON SOLUZIONI SOLFONITOICHE ED ALTRE SOLUZIONI IMPIEGATE NEL TRATTAMENTO DI SUPERFICI DI METALLI.
-SOLUZIONI ACIDE CONTENENTI METALLI.
-SOLUZIONI ACIDE DA BATTERIE E ACCUMULATORI.
-ALTRE SOLUZIONI E/O MISCELE ACIDE.
-SOLUZIONI SALINE IN GENERE.
-SOSTANZE E COMPOSTI ORGANICI NON ALOGENATI E/O MATERIALI CONTENENTI GLI STESSI.
-SOSTANZE E COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI E/O MATERIALI CONTENENTI GLI STESSI.
-DILUENTI E SOLVENTI ESAUSTI.
-REFLUI E ACQUE DI LAVAGGIO INDUSTRIALI, TINTORIE, COLORIFICI, GRAFICA, TIPOGRAFIA.
-REFLUI LIQUIDI DA LAVORAZIONE MEDICINALI.
-OLII E GRASSI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI CONTAMINATI DA SOSTANZE CHE LI RENDONO TOSSICO-NOCIVI.
-PECI, MORCHIE E MELME FENOLICHE, CLORURATE, DI SINTESI CHIMICHE DERIVANTI DA RAFFINAZIONI E/O DISTILLAZIONI.
-FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE INORGANICA.
-FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA.
-METALLI, NON METALLI, OSSIDI, ANIDRIDI, IDROSSIDI, SALI, NON IN SOLUZIONE E MATERIALI CONTENENTI GLI STESSI.
-RIFIUTI SOLIDI QUALI: TERRE, SABBIE DI FONDERIA, TERRE FILTRANTI, TERRE DECOLORANTI, AMIANTO IN FIBRE LIBERE, MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.
-CENERI DALLA COMBUSTIONE DEI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI, RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI.
-CENERI E POLVERI E SCORIE DI COMBUSTIONE IN GENERE.
-RESINE.
-TERRENI INQUINATI DA RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI PROVENIENTI DA CICLI DI LAVORAZIONI INDUSTRIALI.
-MORCHIE DI CABINE DI VERNICIATURA.
-STRACCI SPORCHI DI SOLVENTI E/O INCHIOSTRI E/O VERNICI.
-SEGATURA SPORCA DI SOLVENTI E/O INCHIOSTRI E/O VERNICI.
-CARTA SPORCA DI SOLVENTI E/O INCHIOSTRI E/O VERNICI.
-POLVERI DI SCARTO TOSSOCO-NOCIVE.
-FARMACI SCADUTI.
-BATTERIE ED ACCUMULATORI ELETTRICI USATI.


Albo Nazionale Imprese Esercenti
Servizi di Smaltimento di Rifiuti
- Sezione Regionale Lombardia -

PRESSO
LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO
VIA MERAVIGLI, 9/B

ISCRIZ. N. MA0205

IL PRESIDENTE

DELLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE

ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 16 del Decreto Legge 8 novembre 1995 n. 463, reiterato con Decreto Legge 8 gennaio 1996 n. 8, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo venga deliberata dalla Sezione Regionale;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato Decreto 21 giugno 1991, n. 324, riguardante le attribuzioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Visto il Decreto 21 giugno 1991 n. 324 del Ministro dell'ambiente di Concerto con i Ministri dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, dei trasporti, della Sanità e dell'Interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato con Decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Vista la precedente deliberazione con la quale è stato attribuito il numero d'iscrizione all'Albo Nazionale;

Vista la richiesta di integrazione del parco automezzi presentata in data 28/02/1996;

Verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo dell'istanza, nonchè quella attestante l'idoneità degli automezzi;

DISPONE

Di consentire alla ditta ECO.R.O.E. SRL con sede in Milano via Amoretti n. 75 l'integrazione del parco automezzi nelle categorie 3 classe B, 4 classe D come segue:

veicoli ulteriormente autorizzati

AUTOCARRO     targa AF188EB

lasciando inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nella delibera di autorizzazione n. MA00205 che si intendono qui integralmente riportate.

MILANO, 16 APR. 1996

IL PRESIDENTE (MASSIMO SORDI)

IL SEGRETARIO (CARMELO CORDOVA)


Albo Nazionale Imprese Esercenti
Servizi di Smaltimento di Rifiuti
-Sezione Regionale Lombardia-

PRESSO
LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO
VIA MERAVIGLI, 9/B

ISCRIZ. N. MA00205

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 16 del Decreto Legge 8 novembre 1995 n. 463, reiterato con Decreto Legge 8 gennaio 1996, n. 8, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo venga deliberata dalla Sezione Regionale;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato Decreto 21 giugno 1991, n. 324, riguardante le attribuzioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Visto il Decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Sanità e dell'Interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato con Decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Vista la precedente deliberazione con la quale è stato attribuito il numero d'iscrizione all'Albo Nazionale;

Vista la richiesta di integrazione parco automezzi presentata in data 27/08/1996;

Verificata la capacità finanziaria;

Verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo dell'istanza;

DISPONE

Di consentire alla ditta ECO.R.O.E. SRL con sede in Milano Via Amoretti, 75 la variazione del parco automezzi nelle categorie, 3 classe B, 4 classe D come segue:

veicolo ulteriormente autorizzato con cambio targa:

AUTOCARRO     targa AF721EY (EX MI0N7856)

lasciando inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nella delibera di autorizzazione n. MA00205 che si intendono qui integralmente riportate.

MILANO, 16 SET. 1996

p. IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE (LIDIA PURICELLI)

IL SEGRETARIO (CARMELO CORDOVA)


Albo Nazionale Delle Imprese Che Effettuano
La Gestione Dei Rifiuti
-Sezione Regionale Lombardia-

PRESSO
LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MILANO
VIA MERAVIGLI, 9/B
(Dlgs 22/1997)
ISCRIZ. N. MA00205

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 31 agosto 1987, n.361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 16 del Decreto Legge 8 novembre 1995, n. 463, reiterato con Decreto Legge 8 gennaio 1996, n. 8, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo venga deliberata dalla Sezione Regionale;

Visto l'art. 1 della Legge n. 575 dell'11 novembre 1996, sanatoria degli effetti della mancata conversione dei suddetti decreti;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato Decreto 21 giugno 1991, n.324, riguardante le attribuzioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Visto il Decreto 21 giugno 1991, n. 324; del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Sanità e dell'Interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato con Decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, con cui l'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento di Rifiuti assume la denominazione di Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti;

Considerato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 30 del succitato Decreto, sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti;

Vista la precedente deliberazione con la quale è stato attribuito il numero d'iscrizione all'Albo Nazionale;

Vista la richiesta di integrazione parco automezzi presentata in data 10 maggio 1997;

Verificata la capacità finanziaria;

Verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo dell'istanza;

DISPONE

di consentire alla ditta ECO.R.O.E. SERVICE SRL con sede in Milano via Amoretti, 75 la variazione del parco automezzi nelle categorie 3 classe B, 4 classe D come segue:

veicoli ulteriormente autorizzati:

TRATTORE     targa AM335MV
SEMIRIMORCHIO     targa AA16395

lasciando inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nella delibera di autorizzazione n. MA00205 che si intendono qui integralmente riportate.

MILANO, 10 GIU. 1997

IL PRESIDENTE (MASSIMO SORDI)

IL SEGRETARIO (CARMELO CORDOVA)


SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987 n. 441, che ha istituito l'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi ed in particolare il secondo comma che dispone per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

VISTO il decreto 21 giugno 1991 n. 342, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Sanità e dell'Interno, con il quale è stato adottato il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale, nonchè dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione, così come integrato e modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;

VISTO il decreto 10 maggio 1994 del Ministro dell'Ambiente con il quale sono state stabilite le modalità per la prestazione delle idonee garanzie finanziarie;

VISTO la delibera del Comitato Nazionale del 6 ottobre 1995, protocollo 0220/DEL/CN, con la quale la "Ditta Eco.R.O.E. Service S.r.l.", con sede in Milano, via Amoretti, 75 è iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nella categoria 3^(raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi), classe B (quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 100 tonnellate ed inferiore a 500 tonnellate) e nella categoria 4^ (raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi) classe D (quantità giornaliera complessivamente trattata inferiore a 50 tonnellate);


Eco R.O.E. Service - Via C. Amoretti, 75 - 21057 Milano
Tel. 02 - 33 200 693 - Fax. 02 - 33 200 435
Numero Verde: 167 - 017251
E-mail: info@ecoroe.com
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April 1998